«Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur» [Tito Livio, Storie, XXI, 7, 1]. Questo testo, che é riportato anche in altre lezioni, é l’amaro commento di Tito Livio allo sprovvido comportamento del Senato romano: «Mentre a Roma si discute, Sagunto é espugnata».
Così, mentre l’Europa ha approvato l’European Redemption Fund (Erf) che praticamente ridurrà in schiavitù economica la gioventù del Popolo italiano, i Parlamentari italiani discutono animatamente di riforme elettorali e di matrimoni omosessuali, quasi che i problemi finanziari ed economici del Paese fossero di secondaria se non nulla importanza.
Il fatto.
Sui matrimoni omosessuali si sta facendo un gran parlare, anche perché la Suprema Corte di Cassazione é intervenuta con due ripetute sentenze.
Con Sentenza 4184-03-12 la Suprema Corte di Cassazione ha negato, a due cittadini italiani che si erano sposati in Olanda, la possibilità di trascrivere il loro matrimonio in Italia. Il discorso é giuridicamente sottile, perché giudica inesistente tale possibilità. La categoria giuridica dell’inesistenza denota una situazione differente da quella dell’invalidità, perché si riferisce non all’elemento giuridico, ma a quello sociale. Dire che un istituto è inesistente significa puntualizzare non solo che non esiste nel mondo del diritto, ma che non é riconosciuto neppure nel contesto sociale.
Con recente sentenza del 24 luglio 30369-07-12, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che riportare pubblicamente che una persona sia gay, in assenza di una sua previa dichiarazione in merito, potrebbe costituire reato sia per lesione della privacy, sia perché «gay e omosessuale per il nostro ordinamento e il comune sentire, è cosa deplorevole»
Orbene, a fronte di una simile dichiarazione in sentenza della Suprema Corte di Cassazione, nessun cittadino ligio al rispetto della legalità dovrebbe poter mettere in dubbio che il matrimonio omosessuale «è cosa deplorevole».
Considerazioni.
Questo post non vuole entrare nel merito etico, morale, giuridico e sociale di questa tematica, sulla quale sono stati già spesi fiumi di parole.
Si reputa invece opportuno far presente ai Signori Lettori, Contribuenti già abbastanza indaffarati a soddisfare le richieste del Fisco, che un’eventuale legalizzazione delle unioni omosessuali equiparandole all’istituto del matrimonio comporterebbe un inasprimento fiscale non da poco.
In tale evenienza, infatti, i coniugi omosessuali godrebbero di tutti i benefici di legge previsti per i coniugi eterosessuali: dalla possibilità di trasmettere patrimoni familiari in eredità al godimento delle pensioni di reversibilità.
É difficile stimare quante potrebbero essere le coppie omosessuali che potrebbero adire a questo nuovo istituto matrimoniale. Sono state avanzate le cifre più disparate, ma quella più ragionevolmente probabile potrebbe aggirarsi attorno ai duecentomila nuovi nuclei familiari. É anche verosimile ipotizzare che un certo numero di persone dello stesso sesso si possano dichiarare omosessuali, ed adire così al matrimonio, esclusivamente per goderne di tutti i relativi benefici. Poniamo che possa essere all’incirca lo stesso numero delle attuali coppie omosessuali.
La legalizzazione del matrimonio omosessuale comporterebbe quindi per circa quattrocentomila persone la possibilità di far passare capitali familiari sotto forma di eredità invece che di donazione, eludendo una quota non irrilevante di tasse ad esse congiunte. Non solo, comporterebbe anche un ulteriore duecento – trecentomila pensioni di reversibilità da erogarsi in caso di decesso di uno dei due contraenti il matrimonio.
Conclusioni.
Nell’attuale situazione economica in cui versa l’Europa e l’Italia, in cui si stenta a trovare fondi sufficienti a coprire le necessità pensionistiche degli esodati sembrerebbe lecito interrogarsi sull’opportunità di aggiungere altre quattrocentomila pensioni al già asfittico sistema pensionistico italiano.
Anche supponendo che tali pensioni fossero davvero minime, diciamo 1,000 euro al mese, 12,000 euro all’anno: un aggravio erariale di 4,800 milioni, cifra non trascurabile e da versarsi ogni anno fino a morte dei beneficiari.
Si domanda adesso ai Signori Lettori, Contribuenti che con l’entrata in vigore dell’Erf saranno tenuti a sborsare un’ulteriore valanga di tasse:
1. Avevate mai valutato la questione da questo punto vista?
2. Siete favorevoli o meno alla legalizzazione delle coppie gay?
3. Siete disposti a sostenere gli oneri che ne deriveranno?
Il Fatto Quotidiano. 2012-03-16. Coppie gay: cosa dice la Cassazione.
E’ di ieri la sentenza n. 4184/2012, con la quale la prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha negato, a due cittadini italiani che si erano sposati in Olanda, la possibilità di trascrivere il loro matrimonio in Italia.
La sentenza, che si può leggere qui, è molto lunga ed articolata. Il suo pregio, nonostante alcuni punti delicati sui quali si riverseranno certamente i commenti degli studiosi nelle prossime settimane, sta nell’aver puntualizzato, più che altro nelle sue ultime 6 pagine, alcuni dati di fondamentale importanza, che si possono riassumere come di seguito.
Primo punto. Al contrario di quanto la giurisprudenza ha ritenuto fino ad oggi, il matrimonio same-sex non è inesistente per mancanza di uno dei suoi presupposti essenziali, dato dalla diversità di sesso, ma è semplicemente “inidoneo a produrre … qualsiasi effetto nell’ordinamento italiano“. Che cosa significa?
Come ho già avuto modo di evidenziare in ambito accademico, la categoria giuridica dell’inesistenza denota una situazione molto più grave di quella dell’invalidità, perché si riferisce non all’elemento giuridico, ma a quello sociale. Dire che un istituto è inesistente significa puntualizzare non che non esiste solo nel mondo del diritto, ma che non viene riconosciuto minimamente neppure nel contesto sociale. Quindi, dire che il legame tra due persone dello stesso sesso non esiste implica un giudizio sulla qualità della loro relazione.
Proprio qui si innesta la portata innovativa della sentenza in esame: non è più possibile, oggi, dopo le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Strasburgo e dopo i costanti richiami del Parlamento europeo, dire che le coppie omosessuali non hanno ruolo sociale. Non si possono sposare, questo sì, ma solo perché il legislatore non ha ancora messo mano alla materia.
Mi chiedo cosa aspetti.
Punto secondo. “I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se quali titolari del diritto alla vita familiare e nell’esercizio del diritto involabile di vivere liberamente una condizione di coppia ... possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza … di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata“, sollevando in tale sede, eventualmente, le opportune questioni di legittimità costituzionale.
Cose che abbiamo già sentito due anni fa dalla Corte costituzionale, ma che oggi ricevono il placet anche della Cassazione. Ciò significa che quando le coppie gay o lesbiche si sentono discriminate rispetto a quelle sposate, possono ricorrere al giudice e vedersi riconosciuto il diritto che un legislatore sempre più lontano dalla società fatica a riconoscere loro. Un esempio? La successione del partner same-sex rispetto al compagno o alla compagna; le agevolazioni fiscali sulle donazioni tra partner dello stesso sesso rispetto a quelle che il diritto tributario riconosce alle donazioni tra coniugi. Le corti hanno dato il là. Ora tocca alle singole coppie rivolgersi al giudice, ove percepiscano una discriminazione.
Le sentenze vanno lette, meditate e, soprattutto, vanno rispettate. Non c’è più nessuna scusa possibile, il Parlamento è ormai stretto d’assedio e deve far qualcosa. Non si può più – e qui, mi spiace dirlo, Pdl e Pd sono in perfetta sintonia – sbandierare la Costituzione, come se si potessero usare i principi che regolano il gioco per escludere una squadra. Anche gli omosessuali meritano parità sociale e di diritti e l’attuale classe politica non può che prenderne atto. Ogni diversa posizione è un’usurpazione delle legittime aspettative di una comunità di persone che chiede parità e giustizia.
Sappiamo purtroppo che questo Parlamento non prenderà nessuna iniziativa, a causa delle incrostazioni clerical-conservatrici che lo bloccano.
Ricordiamocelo, tutti, quando finalmente andremo a votare. Dopo aver letto attentamente ciò che i candidati propongono nei loro programmi.
Il Sussidiario. 2012-07-25. Gay, la Cassazione: reato dichiarare omosessualità di terzi senza il consenso.
Fare outing, negli ultimi tempi, è diventato quasi una dichiarazione di orgoglio per chi, fra quanti vivono l’omosessualità, si sente discriminato. Attenzione perché esiste una differenza precisa fra fare outing e fare coming out: nel primo caso qualcuno rivela l’omosessualità di una terza persona, nel secondo è il singolo che decide di rivelare la sua preferenza sessuale. L’invito a fare outing, a indicare quello che una tale persona è in fatto di scelte sessuali, è un invito che si sente ripetere in ogni dove, dalle televisioni ai dibattiti politici. Sul caso è intervenuta la Cassazione facendo notare che si può rischiare il reato. Quando? Se la persona di cui si dichiara l’omosessualità non è consenziente, cioè non ha voluto dichiararlo lui in prima persona. Si viola la privacy, può scattare il processo per diffamazione. Per prendere tale decisione, la Corte di cassazione si è riferita a un articolo di giornale in cui era stata resa pubblica la presunta relazione che un dirigente aveva con un suo dipendente. Rivelare l’omosessualità di una persona senza il suo consenso, salvi casi particolari come quelli di interesse pubblico, è dunque vietato. Fare outing nei confronti di qualcuno è illegittimo si viola la privacy e si rischia il processo per diffamazione. C’è poi una sottile distinzione che fa la Cassazione, distinzione che potrebbe aprire polemiche. Dice infatti la Corte che oltre alla violazione della privacy di una persona, si offende anche la reputazione di tale persona. Ecco perché il reato di diffamazione se si rende pubblica su mezzi di comunicazione tale fatto. Tra le righe, sembrerebbe di leggere che definire una persona omosessuale sia un insulto. Il caso preso in esame è quello di un articolo pubblicato sul giornale Corriere Adriatico: la persona di cui si era spacciata l’omosessualità si era sentita diffamata dall’articolo in questione: tale notizia gli sarebbe costata la separazione dalla moglie. Il nome non era stato reso pubblico, solo le iniziali, ma è stato abbastanza per il reato di diffamazione.
Nella sentenza si legge poi che “l’omosessualità è una situazione di fatto riconducibile alle scelte di vita privata” di una persona e, quindi, “non ha alcun rilievo sociale, per cui non vale invocare l’esimente del diritto di cronaca”.
La Repubblica. 2012-07-24. Gay, stretta della Cassazione sugli outing “Senza interesse pubblico può essere reato”.
ROMA - È vietato rivelare l’omosessualità di qualcuno senza il suo consenso, se non in casi di appurato “interesse pubblico”. Gli outing (diversi dai coming out, in cui è la persona a svelare liberamente la propria omosessualità) sono quindi illegittimi perché violano la privacy dell’individuo e possono essere alla base di un processo per diffamazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.
Per la corte infatti sbandierare una relazione omosessuale di un privato cittadino non lede soltanto il sacrosanto “diritto alla privacy”, ma “offende anche la reputazione della persona alla quale è attribuita la relazione omosex”: e quindi può sussistere il reato di diffamazione se la notizia viene pubblicata su un giornale.
La decisione annulla, con rinvio, una sentenza del 2 maggio 2011: il gup di Ancona aveva dichiarato il “non doversi procedere per omesso controllo” nei confronti del direttore del quotidiano Corriere Adriatico perché l’articolo non aveva offeso il diretto interessato avendone nascosto l’identità, pubblicando solo le iniziali. Al massimo, continuava il gup, si poteva ipotizzare la lesione della privacy.
Contro il non luogo a procedere deciso dal gup, però, la parte civile ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che i fatti non rispettavano i requisiti della “pertinenza” e della “verità”. La Suprema Corte ha dato ragione all’uomo, che si era sentito diffamato da un articolo in cui si parlava di una relazione che avrebbe intrattenuto con un suo dipendente e che gli sarebbe costato l’addebito nella separazione. La parte civile ha ribadito come la sua reputazione fosse stata lesa dall’articolo in questione: anche se il suo nome non era stato pubblicato, la sua persona era comunque identificabile.
Per la Cassazione, l’omosessualità è “una situazione di fatto riconducibile alle scelte di vita privata” di una persona e, quindi, “non ha alcun rilievo sociale”, per cui non vale invocare l’esimente del diritto di cronaca, si legge nella sentenza.
“Ai fini dell’individuabilità dell’offeso – continua il pronunciamento depositato oggi dalla Cassazione – non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l’offeso venga individuato da un ristretto numero di persone”.
L’articolo, osservano i giudici, “potrebbe aver violato, ad un tempo, la privacy della persona offesa e, attraverso tale violazione, la reputazione della stessa”. Per questo il giudice del tribunale di Ancona dovrà riesaminare il caso per valutare quella “esistenza dell’interesse pubblico” che fa parte del diritto di cronaca e che potrebbe forse giustificare un simile articolo.
Pontifex. 2012-07-24. Cari gay, e adesso arresterete lʼ”omofoba” cassazione?
Nel fracasso della scena occupata giustamente da borse e spread, è passata quasi inosservata una importante decisione della Cassazione. Il motivo del contendere era una banale fattispecie di diffamazione. Ovvero, un Tizio aveva diffuso notizie riservate sul conto di Caio, spettegolando che questi fosse gay. Lo aveva fatto alla presenza di più persone e dunque, in ipotesi diffamatoria. Come ha argomentato la Cassazione? Che l’outing relativo all’omosessualità è diffamatorio. La Suprema Corte, prima di tutto, ha rilevato che mettere in piazza le faccende private di persone senza che vi sia un addentellato con la cronaca o esigenze reali di informazione, è diffamatorio. Poi ha anche detto che è diffamatorio comunque rendere nota la tendenza gay della persona. E qui viene il punto. Se rivelare che un soggetto è gay incarna la diffamazione (concetto negativo che implica lesione del diritto soggettivo all’onore e alla reputazione), significa che l’essere …
… gay e omosessuale per il nostro ordinamento e il comune sentire, è cosa deplorevole.
In sostanza: se l’outing avesse detto, Tizio è eterosessuale, che offesa ci sarebbe stata? Nessuna. Ma il dire che il soggetto è gay, oltre che non rivestire presupposti di pubblica utilità, è anche offensivo per l’interessato, il quale riceve un danno all’immagine. Il danno all’immagine si subisce per la diffusione di eventi o notizie negative.
Pertanto, sia pur indirettamente, la Cassazione ha confermato, con autorevolezza, quanto Pontifex e tante persone di buon senso sostengono. La omosessualità, specie se rivendicata in forma esagerata, è negativa, danneggia l’uomo e addirittura lo ridicolizza, al punto che la legge lo protegge dalle fughe di notizie.
Davanti a questa sentenza, i soliti tromboni gay che cosa diranno? Ovviamente, che la Cassazione è retriva ed omofoba, of course.
O forse che è colpa del “pregiudizio”? E avvieranno esposti contro i giudici?
TM News. 2012-07-24. Cassazione/ E’ reato rivelare l’omosessualità altrui.
Roma, 24 lug. (TMNews) – Chi diffonde l’omosessualità di un altro rischia una condanna per diffamazione e violazione della privacy. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 30369 del 24 luglio 2012, riportata dal sito Cassazione.net, ha accolto il ricorso di un uomo che aveva visto finire in prima pagina il tradimento con un collega.
Insomma, è stata bocciata la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la punibilità del giornalista. Ciò perché la motivazione del provvedimento impugnato si rileva incoerente con le norme sulla diffamazione in relazione all’esclusione dei presupposti della lesione del menzionato diritto, tutelato dal nostro ordinamento.
Post suggeriti.
Stato, Interventismo, Corpo dei Burocrati e dei Funzionari hanno ucciso il Libero Mercato.
Il Capitalismo oltre von Mises. 1. Cosa dicono che sia.
Il Capitalismo oltre von Mises. 2. L’Occidente europeo.
Il Capitalismo oltre von Mises. 3. Cosa é.
Il Capitalismo oltre von Mises. 4. Crack-up Boom oppure Capitalismo vero.
Lavoro e Precariato tra Mito, Mistificazione e Realtà: gli ultimi Dati.
Il Lavoro non é un Diritto bensì un Dovere. Il lento ma inesorabile Ritorno della Ragione.
Leggete i miei Articoli!
Seguitemi su Facebook!
e-mail: mailto:calinosa@libero.it.
I Signori Lettori che desiderassero instaurare un rapporto personalizzato saranno i benvenuti e potranno usare liberamente questo indirizzo mail privato, sotto la condizione della pariteticità. Si includano quindi nel messaggio Nome, Cognome, indirizzo e numero telefonico fisso, pubblicamente verificabili. Le mail anonime non saranno prese in considerazione: non inserire quindi numeri telefonici riservati ovvero cellulari.
Nota importante.
Nei post si usano i separatori internazionali: punto per separare la parte decimale e virgola per separare le migliaia.
Incoming search terms:
- differenza di tassazione tra coppie sposate e single anno 2012
- Eccitato
- Affascinato
- Divertito
- Annoiato
- Triste
- Arrabbiato






